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Società Italiana di Medicina Integrata Organizzazione di Utilità Sociale senza scopo di lucro STATUTO Costituzione, Natura e Scopi Articolo 1 E’ costituita per i fini di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, l’associazione denominata “Società Italiana di Medicina Integrata", in breve denominabile anche S.I.M.I. Essa ha sede in Via Perugia 150 Bettona PG. Articolo 2 L’Associazione ha durata illimitata ed ha strutture ed organizzazioni democratiche. Articolo 3 L’Associazione non ha scopo di lucro e svolge la propria attività nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; istruzione, formazione, promozione della cultura e dell’arte. Per l’attuazione di tali attività essa Associazione si propone di: · promuovere tutte quelle iniziative atte a divulgare e facilitare la integrazione tra varie forme di cura, appartenenti sia all’ambito delle medicine convenzionali che non convenzionali; · coordinare tutte quelle iniziative che si rivolgono agli operatori sanitari a tutti i livelli; · favorire la produzione scientifica di lavori e la formulazione di progetti atti a divulgare la conoscenza della medicina integrata, intesa come giusto equilibrio tra medicina convenzionale e non convenzionale; promuovere informazione e formazione in ambito medico e sociale. Sempre per l’attuazione delle finalità sopra indicate, l’Associazione tra l’altro potrà: * sostenere e pubblicizzare le attività di organizzazioni ed enti, nazionali ed esteri, che operino per l’applicazione dei principi di cui sopra, e collaborerà con essi; * rappresentare in occasione di manifestazioni pubbliche e private le iniziative proprie e quelle unitariamente prese con altre Associazioni che realizzeranno le finalità dell'Associazione stessa; * adottare
ogni altro metodo che appaia adeguato al raggiungimento del proprio
fine e del proprio mandato; * stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali ed altre Amministrazioni Pubbliche e private ai quali potrà richiedere, altresì, agevolazioni o contribuzioni previste dalle normative di favore; compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che si rendessero necessarie ed in particolare acquistare mezzi di trasporto, attrezzature, materiali ed in genere mobili ed immobili, utili all’esecuzione degli scopi sociali. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle anzi menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione, in occasione di celebrazioni, ricorrenze a campagne di sensibilizzazione potrà occasionalmente promuovere la raccolta pubblica di fondi anche mediante offerte di beni e servizi di modico valore. Articolo 4 L’Associazione trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali degli associati , dalle offerte, contributi o lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati , nonché dall’esercizio di iniziative promozionali o da altre forme di entrate. E’ vietato la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione, devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il bilancio e rendiconto annuale deve essere redatto per ogni esercizio (che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea di cui al successivo articolo 10 entro il mese di aprile dell’anno successivo. Sono vietate sia la rivalutabilità delle quote che la trasmissibilità delle stesse o del contributo associativo, con l'esclusione dei trasferimenti a causa morte. Nell’ipotesi
di scioglimento sussiste l’obbligo previsto al successivo articolo
23. REQUISITI DI APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE Articolo 5 Fermo restando il principio che la disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è rivolto a garantire l’effettività del rapporto stesso, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, tutte le persone capaci e titolari dei diritti civili possono chiedere di essere iscritti all’Associazione. Sono Soci Ordinari coloro che svolgono la professione medica e che hanno interesse allo sviluppo della Medicina Integrata. Sono Soci Sostenitori coloro che condividono lo spirito e le finalità dell’Associazione. DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI Articolo 6 Gli iscritti dell’Associazione devono: 1. osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell’Associazione; 2. disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati; 3. tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione; 4. collaborare alle iniziative dell’Associazione e partecipare alle riunioni; 5. versare la quota di iscrizione e la quota annuale di partecipazione. Il diritto di voto spetta a tutti i Soci Ordinari. Articolo 7 La qualità di iscritto all’Associazione si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione: 1. per dimissioni qualora l’associato presenti al Consiglio di Amministrazione, in forma scritta, la propria dichiarazione di recesso; 2. per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti di appartenenza all’Associazione. Inoltre l’iscritto perde la sua qualità di associato qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dal presente Statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento delle quote sociali; 3. per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto all’Associazione. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all’interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio di Amministrazione, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio di Amministrazione, saranno rese note all’Assemblea. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Articolo 8 Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea degli aderenti all'Associazione Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente e il Vicepresidente Il Collegio dei Revisori dei Conti quest’ultimo organo solo e in quanto sarà ritenuto necessario dall’Assemblea. Articolo 9 L’Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti all’Associazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età. Articolo 10 L’assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. L’Assemblea Ordinaria si riunisce, inoltre, ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera personale e raccomandata da inviare al domicilio degli iscritti almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un’ora dopo. I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito registro. Articolo 11 L’Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente: 1. quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati; 2. quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti per gravi e motivate ragioni; 3. quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità. Articolo 12 L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di impedimento a partecipare all’assemblea, ogni associato potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro associato il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Articolo 13 L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti su qualunque argomento posto all’ordine del giorno. Gli astenuti non si computano tra i votanti. Articolo 14 L’Assemblea ha il compito di: - deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull’attività dell’Associazione svolta nell’anno precedente e dalla relazione del Collegio dei Revisori sull’andamento economico finanziario; - deliberare l’approvazione del bilancio preventivo; - esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Consiglio stesso, adottando ove necessario, le relative deliberazioni; - eleggere i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti; - deliberare sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione; - assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli associati ai sensi dell’articolo 7. Articolo 15 Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo dell’Associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all’Assemblea. In particolare: * provvede all’amministrazione dell’Associazione ivi compresi l’acquisto e la vendita o la permuta di beni mobili e immobili; * provvede, al suo interno, all’elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente e del Segretario; * assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza; * valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; * delibera sull’ammissione di nuovi soci; * determina l’ammontare della quota associativa annuale che ogni associato deve versare entro il mese di Dicembre per il funzionamento dell’Associazione; * svolge ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisca specificatamente ad altri organi dell’Associazione. Articolo 16 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri stabilito dall’Assemblea nella riunione assembleare durante la quale, ogni quattro anni, si procede ad eleggere i suoi componenti. Articolo 17 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio. L’invito dell’adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno e dovrà essere inviato a tutti i componenti; il Consiglio delibera con la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione, da indire almeno un’ora dopo la prima, saranno sufficienti la presenza ed il voto favorevole di un terzo dei componenti l’organo. Articolo 18 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente dell’Associazione, è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo l’elezione. Egli dirige l'Associazione, ne sorveglia le varie attività, ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. In particolare il Presidente: * vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell’Associazione e veglia sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti; * indice le riunioni del Consiglio e convoca l’assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza; * attua le deliberazioni del Consiglio. Articolo 19 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio nella prima riunione convocata dopo l’elezione, tranne il primo che può essere nominato dall'Assemblea degli associati. Coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di una sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio riterrà opportuno affidargli. Articolo 20 Tutti gli organi sociali, ad eccezione dell'assemblea, durano in carica quattro anni ed i componenti degli stessi sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e, se l’elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell’organo demandato alla sua nomina. I nuovi componenti inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del componente sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti dell’organo dell’Associazione, che per tre riunioni consecutive, risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti. Articolo 21 Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove ritenuto necessario dall’Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea tra gli Associati secondo le modalità del presente Statuto. Essi dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali. I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Il Collegio, dopo l’elezione , si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio ma senza diritto di voto. Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente. Articolo 22 Tutte le cariche sono gratuite. Articolo 23 L’Associazione potrà essere sciolta se si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento o rimanga un numero di associati tale da non poter svolgere, anche in parte, l’attività sociale. La delibera di scioglimento è presa dall’assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le modalità di convocazione, di presenza di associati e della speciale maggioranza di cui all’articolo 21, terzo comma del c.c. (tre quarti degli associati). Con la delibera di scioglimento, l’Assemblea nomina da uno a tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all’Associazione. Articolo 24 Il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altre associazioni senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dic. 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 25 Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le norme di legge. |